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Regolamento di competenza - Difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Cass. n. 16219/2020

Competenza civile - regolamento di competenza - Difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento per regolamento di competenza, i difensori che rappresentano le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la scrittura difensiva depositata, ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato operante nel distretto di Corte di appello di ubicazione del Tribunale ove si stava svolgendo il processo di merito).

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16219 del 29/07/2020 (Rv. 658743 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_047

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