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Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza – Cass. n. 10936/2020

Impugnativa contratto di comodato concluso dal "de cuius" con uno dei futuri coeredi - Foro -Individuazione - Applicazione dell'art. 21 c.p.c. - Necessità - Art. 22 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Richiamo degli artt. 458 e 549 c.c. a fondamento dell'impugnazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0458, Cod_Civ_art_0549, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_022

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Cassazione

10936

2020