Skip to main content

Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 9552/2020

Regolamento di competenza - Indennità di espropriazione - Competenza funzionale in unico grado della corte d'appello - Tribunale - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza in sentenza - Ammissibilità - Esclusione.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione In genere.

L'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020 (Rv. 657738 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183_1

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

9552

2020