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Competenza civile - "ius superveniens" - Cass. n. 29218/2019

Giudice incompetente al momento della domanda - "Ius superveniens" attributivo della competenza - "Perpetuatio iurisdictionis" - Fondamento - Fattispecie.

L'incompetenza sussistente al momento della proposizione della domanda non può essere dichiarata ove il giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Nella specie, con riguardo ad una controversia afferente al rapporto di lavoro di un'insegnante in servizio presso un istituto scolastico italiano all'estero, la S.C. ha ritenuto che la competenza spettasse non già, in forza dell'art. 413, comma 5, c.p.c., al giudice del luogo ove la ricorrente lavorava prima dell'assegnazione all'estero, bensì al Tribunale di Roma, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, entrato in vigore dopo l'instaurazione del processo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29218 del 12/11/2019 (Rv. 655898 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005

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Cassazione

29218

2019