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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 26072/2019

Responsabilità civile dei magistrati ex l. n. 117 del 1988 - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Rimessione della causa al collegio - Superamento del termine - Conseguenze - Inammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d'ufficio.

In materia di responsabilità civile dei magistrati, nel procedimento camerate di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, "ratione temporis" applicabile, il giudice istruttore, nel rimettere al Collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda di cui all'art. 2 della citata legge, in sede di prima udienza di trattazione deve rilevare, a norma dell'art. 38 c.p.c., la questione di competenza in ordine alla quale l'organo collegiale, cui è riservata la decisione in parola, può sollevare il regolamento d'ufficio a norma dell'art. 45 c.p.c. In mancanza del suddetto tempestivo rilievo, il regolamento stesso dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26072 del 15/10/2019 (Rv. 655819 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_045

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Cassazione

26072

2019