Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie Divisione - Giudice competente - Individuazione.
La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del "forum rei sitae".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7617 del 18/03/2019
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