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Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo

Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - obbligazioni della p.a. - "forum destinatae solutionis" - individuazione - sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente - applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n.142 del 1990 e il d.lgs.n.77 del 1995 - sussistenza - necessità di specifica pattuizione – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018

Anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

30006

2018