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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 14357/2006

Decisione della Commissione della Comunità europea inerente la dichiarazione di incompatibilità con le regole della concorrenza in ambito comunitario di aiuti di Stato concessi sotto forma di gravi degli oneri sociali - Impugnazione dinanzi al giudice comunitario di prima istanza di detta decisione posta a base della pretesa di recupero del beneficio in favore di imprese private - Giudizio di opposizione da parte di queste ultime dinanzi al giudice italiano avverso il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale basata sulla suddetta pretesa restitutoria da parte dell'I.N.P.S. - Ritenuta configurabilità, da parte del giudice italiano, di rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione in sede comunitaria e il suddetto processo pendente dinanzi a lui - Conseguente sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. - Impugnazione con regolamento di competenza ai sensi del novellato art. 42 cod. proc .civ. - Ammissibilità. - - - -

Qualora sia stata impugnata - ai sensi degli artt. 230 e 231 del Trattato CE - dinanzi al Tribunale di prima istanza (del Lussemburgo) della Comunità europea la decisione della Commissione europea dichiarativa della sussistenza dell'incompatibilità con le regole della concorrenza in ambito comunitario degli aiuti di Stato erogati sotto forma di sgravi degli oneri sociali in favore di imprese private (nella specie localizzate nei territori di Venezia e Chioggia, a norma delle leggi nn. 30 del 1997 e 206 del 1995) e risulti pendente dinanzi al giudice italiano il processo di opposizione avverso la cartella esattoriale fondata sulla pretesa restitutoria da parte dell'I.N.P.S. dei benefici concessi, il provvedimento di sospensione adottato dal giudice italiano ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fondato sul presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il suddetto giudizio di impugnazione in sede comunitaria e il giudizio instaurato dinanzi a lui (escludendosi, perciò, la prospettazione, in senso proprio, di una questione pregiudiziale di validità di un atto comunitario), è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14357 del 21/06/2006

 

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