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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 18618/2017

Decisione del giudice d'appello sul merito e sulla competenza - Impugnazione di entrambe le statuizioni - Mezzo esperibile - Ricorso per cassazione ordinario - Impugnazione della sola decisione sulla competenza - Mezzo esperibile - Regolamento facoltativo di competenza.

Quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con il gravame, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l'ammissibilità dell'appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile é soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Suprema Corte sarà investita ai sensi del n. 2 dell'art. 360 c.p.c., mentre, se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l'appello, il mezzo di impugnazione é il regolamento facoltativo di competenza.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18618 del 27/07/2017

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Cassazione

18618

2017