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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 24509/2013

Decisione sulla competenza successiva alla legge n. 69 del 2009 - Forma del provvedimento - Ordinanza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Condizioni - Preventivo invito alla precisazione delle conclusioni - Esternazione della rimessione della causa in decisione - Necessità - Fattispecie.

Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281-quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non avesse natura di decisione sulla competenza l'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione e assumendo una serie di provvedimenti di carattere ordinatorio, aveva delibato sulla questione di competenza con un provvedimento funzionale all'ulteriore "iter" processuale e non ultimativo - sebbene risoltasi con una statuizione di "rigetto dell'eccezione" - non essendo stata preceduto dall'invito alle parti a precisare le conclusioni).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24509 del 30/10/2013

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