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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti e forma dell'accordo - adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza del convenuto – Cass. n. 2848/1975

Cancellazione della causa dal ruolo - provvedimento ordinatorio - esclusivita - erronea disposizione con sentenza sulla rimessione delle parti al giudice competente e sulle spese - conferma in appello della sentenza di primo grado - ricorso per cassazione sul punto delle spese - cassazione senza rinvio - necessita.*

A seguito dell'adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, a norma dell'art 38 terzo comma cod proc civ, il giudice adito deve limitarsi a disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, senza emettere alcun provvedimento decisorio, nemmeno in ordine alle spese, il cui regolamento spetta al giudice presso il quale la causa deve essere trasferita. Qualora il giudice adito erroneamente provveda con sentenza, e disponga, oltre alla rimessione delle parti davanti al giudice competente, la condanna dell'attore al pagamento delle spese, la sentenza d'appello, la quale abbia confermata quella di primo grado, ove impugnata su quest'ultimo punto con ricorso per Cassazione, va annullata senza rinvio, in considerazione del difetto del potere del giudice di primo grado di emettere la relativa statuizione.*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 18/07/1975

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Incompetenza

Valore

Territorio

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Cassazione

2848

1975