Competenza civile - in genere – Cass. n. 20881/2016
Eccezione di incompetenza proposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Inefficacia nel successivo giudizio di merito - Fondamento - Fattispecie.
L'eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio derogagabile, ancorché convenzionalmente esclusivo) formulata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è inefficace nel successivo giudizio di merito, non costituendo quest'ultimo una riassunzione del primo nel quale può traslare quella eccezione così da rendere inoperante la preclusione di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20881 del 14/10/2016