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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 7160/2016

Presupposti - Nei procedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale - Trasmissione officiosa degli atti dal giudice dichiaratosi incompetente all'altro giudice dubitante a sua volta della propria competenza - Sufficienza - Fondamento.

Nei procedimenti che tendono all'ablazione o alla limitazione della potestà genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., siano essi promossi d'ufficio o ad istanza di parte, la mera trasmissione del fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro, con finalità di dismissione della propria competenza ed attribuzione della stessa al destinatario, è di per sé sufficiente a legittimare quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare il conflitto di competenza ed a chiedere il regolamento d'ufficio, indipendentemente dall'intervenuta riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., vertendosi in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7160 del 12/04/2016

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