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Competenza civile - regolamento di competenza - deposito di documenti – Cass. n. 14337/2014

Prova della comunicazione dell'ordinanza impugnata - Comunicazione avvenuta in via telematica - Deposito di copia del provvedimento recante la data di sua pubblicazione - Sufficienza - Fondamento.

In tema di regolamento di competenza, in caso di mancato deposito della ricevuta comprovante la comunicazione dell'ordinanza impugnata - effettuata in via telematica ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, ove l'interessato non abbia invocato un termine di comunicazione successivo, alla data di deposito apposta sulla copia autentica dell'ordinanza prodotta, dovendosi escludere che la comunicazione a mezzo PEC del deposito del provvedimento abbia preceduto il deposito stesso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14337 del 25/06/2014

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Cassazione

14337

2014