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Competenza civile - incompetenza - eccezione di incompetenza - Cass. n. 16557/2008

Proposizione in via graduata rispetto alla richiesta di merito - Inammissibilità - Effetti - Inesistenza della formazione dell'eccezione - Casi in cui l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio da parte del giudice - Preclusione oltre la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ. - Sussistenza - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Rilievo d'ufficio da parte della Corte di Cassazione - Possibilità.

La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della "potestas iudicandi" del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l'eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta. In tal caso il giudice, mancando una rituale eccezione da esaminare, qualora possa rilevare d'ufficio l'incompetenza (come nella specie, venendo in evidenza la competenza territoriale inderogabile relativa al foro del consumatore), deve farlo entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ.; la violazione della preclusione alla rilevazione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16557 del 18/06/2008

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16557

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