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Competenza civile - competenza per territorio - soci e condomini – Cass. n. 20076/2006

Contributi condominiali - Riscossione - Domanda proposta dall'amministratore nei confronti dei condomini - Competenza per territorio - Foro speciale di cui all'art.23 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.

L'art.23 cod. proc. civ., che introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, trova applicazione anche alle liti tra condomino ed amministratore in ordine al pagamento dei contributi per l'utilizzazione delle cose comuni, agendo l'amministratore, nell'attività di riscossione, nella sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20076 del 18/09/2006

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