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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 2265/2012

Obbligazione da fatto illecito - Amministrazione dello Stato parte in causa - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criteri.

Nelle cause in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi degli artt. 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e 25 cod. proc. civ., il "forum delicti" concorre, in via alternativa, con il "forum destinatae solutionis", da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2265 del 16/02/2012

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