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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 23410/2006

Decreto ingiuntivo emesso sulla base di assegno bancario privo del luogo di emissione - Conseguenze - Nullità dell'assegno - Configurabilità - Valore di promessa di pagamento - Sussistenza - Giudizio di opposizione - Competenza territoriale - Luogo di domicilio del creditore.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del "forum destinatae solutionis" va determinato a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23410 del 31/10/2006

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Cassazione

23410

2006