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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 4208/2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore (art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.) - Carattere esclusivo - Clausola individuante come sede del foro competente una diversa località, ancorché coincidente con uno dei fori legali di cui al codice di rito

Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Eccezione di incompetenza ex articolo 1469 bis cod. civ. - Specialità - Vincolo di riferimento ai criteri generali del codice di procedura civile - Esclusione - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere di provare la effettività della negoziazione individuale - Dovere del giudice di valutare la clausola derogativa della competenza alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio del carattere di abusività della clausola.

Deve presumersi, ai sensi dell'articolo 1469 bis cod. civ., la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli articoli 18 e 20 cod. proc. civ.. Pertanto l'eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato articolo 1469 bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando - e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza - che la sua sottoscrizione ha costituito l'"exitus" di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all'articolo 3 della direttiva n. 93/13/CEE e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d'ufficio l'illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007

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