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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 12872/2011

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Conseguenze - Superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ. - Promessa di pagamento o ricognizione di debito - Natura - Foro del consumatore - Applicabilità - Fondamento.

La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie "ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12872 del 10/06/2011

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