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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 24370/2011

Foro del consumatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 - Proposizione di domande diverse nello stesso giudizio, una soltanto di competenza del giudice naturale del consumatore - Attrazione anche dell'altra domanda al foro del consumatore - Sussistenza - Fondamento.

In tema di foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, una volta che sia stata assegnata la competenza a conoscere della domanda risolutoria del contratto di compravendita di un autoveicolo al giudice naturale del consumatore, anche la domanda di annullamento dello stesso contratto per vizio del consenso (qualificata come "principale" dall'attore, ma priva di connessione od accessorietà rispetto a quella cd. "subordinata") rimane attratta allo stesso foro del consumatore, e ciò in virtù di due concorrenti ragioni giustificative: 1) l'assenza, nel testo del comma 1 dell'art. 33 citato, di alcuna delimitazione per oggetto della domanda, là dove l'espressione omnicomprensiva di foro "competente sulle controversie" conduce ad assegnare priorità logica al carattere del rapporto rispetto ad una specificazione della "causa petendi"; 2) l'applicazione della regola di svolgimento del processo in base al cumulo oggettivo di domande - quelle innanzi indicate come "principale" e "subordinata" - contro lo stesso soggetto (art. 104 cod. proc. civ.), che determina l'attrazione al giudice del foro speciale dell'intera controversia originata dal medesimo contratto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24370 del 18/11/2011

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