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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 5703/2014

Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, cod. proc. civ. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014

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