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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 18815/2014

Criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità nelle azioni di nullità del contratto da cui origina l'obbligazione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. si applica anche quando l'oggetto dell'azione non sia l'adempimento dell'obbligazione, ma l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione", cui fa riferimento tale norma, rientrano quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al "petitum" dell'azione esercitata.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18815 del 05/09/2014

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