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Competenza civile - competenza per valore - somme di danaro e beni mobili – Cass. n. 17457/2007

Indicazione della somma da parte dell'attore - Contestazione da parte del convenuto - Ammissibilità - Esclusione.

L'art 14, primo comma, cod. proc. civ. distingue fra le cause relative a somme di denaro per le quali il valore si determina in base alla somma 'indicatà e le cause relative a beni mobili per le quali esso si determina in base al valore 'dichiaratò dall'attore, e soggiunge che solo in mancanza di indicazione o di dichiarazione la causa si presume di Competenza del giudice adito. Pertanto, quando il secondo comma attribuisce al convenuto la facoltà di contestare nella prima udienza il valore dichiarato o presunto e precisa che in tal caso il giudice decide "ex actis", la possibilità di contestazione deve ritenersi riferita soltanto alle due ipotesi espressamente considerate dalle norme, vale a dire alla dichiarazione o alla presunzione, e non anche a quella della indicazione, rimasta estranea alla previsione legislativa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007

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