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Competenza civile - competenza per valore - rapporti obbligatori - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16898 del 05/07/2013

Impugnazione di rendiconto condominiale - Valore della lite - Criterio determinativo - Entità della spesa contestata - Rilevanza.

Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16898 del 05/07/2013