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Competenza civile - competenza per territorio - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014

Determinazione della competenza - Criterio - Sulla base dei fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014