Skip to main content

Competenza civile - competenza per materia - Cass. n. 1064/2011

Competenza del giudice di pace - Controversie in tema di immissioni - Individuazione - Criteri - Controversia concernente l'efficacia di una clausola del regolamento condominiale che limiti le attività lavorative - Esclusione.

Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un applicazione dell'art. 844 cod. civ., è chiesto di valutare il superando della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieti in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1064 del 18/01/2011

 

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

 1064

2011