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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 21102/2005

Nozione - Portata - Rapporto di interdipendenza tra due cause - Inclusione - Condizioni - Fattispecie

La continenza di cause, di cui all'art. 39 cod. proc. civ. ricorre non solo quando due cause pendenti contemporaneamente davanti a due giudici diversi siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che contiene in senso logico e giuridico quello dedotto nell'altra, condizionandolo nell'essere e negli effetti (come nel caso di parziale coincidenza di "causa petendi"), ma anche quando la situazione sia caratterizzata dalla pendenza di cause in cui le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta, e da risolvere con efficacia di giudicato, costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, nel senso che tra le due cause sussiste un nesso di pregiudizialità logico - giuridica, come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. (Nella specie, relativa all'induzione all'acquisto di azioni di una società sulla base di illusorie prospettive di rinnovo di una concessione di vendita di automobili, la S.C. ha ravvisato continenza tra un primo giudizio, promosso contro il socio venditore e la società concedente per l'annullamento - per dolo, errore o minaccia - della vendita di azioni, e un secondo giudizio, instaurato contro l'artefice della stessa dolosa macchinazione e la società concedente per il risarcimento del conseguente danno extracontrattuale).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21102 del 31/10/2005

 

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