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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 21333/2010

Domanda monitoria di pagamento e giudizio ordinario di risoluzione del contratto - Continenza - Sussistenza - Fondamento - Criterio della prevenzione - Applicabilità. 

Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, cod. proc. civ., sussiste un'ipotesi di continenza tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni, scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale. Pertanto, la competenza a decidere su entrambe le cause va accertata secondo il criterio della prevenzione, rimanendo affidato al giudice della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo il compito di valutare gli effetti su tale procedimento del rapporto di continenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21333 del 15/10/2010

 

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