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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 6511/2012

Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39 cod. proc. civ., ultimo comma, come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità. 

Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ..

Corte di Cassazione S

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Cassazione

6511 

2005