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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 18707/2014

Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta in via riconvenzionale dall'opponente - Litispendenza con riguardo ad altra domanda di risoluzione introdotta dopo il deposito del ricorso monitorio - Criterio della prevenzione - Modalità - Conseguenze. 

Allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all'atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della "pendenza" della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014

 

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