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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 1626/2006

Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Rilevabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi - Configurabilità - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione. 

La litispendenza, che essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, e non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ., e non sia stata fornita la prova dell'avvenuta riassunzione nel termine annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 26/01/2006

 

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Cassazione

1626 

2006