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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 17020/2011

Cause relative a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza - Formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Necessità - Sussistenza - Decadenza dall'eccezione - Rilevabilità d'ufficio di profili di incompetenza non dedotti dal convenuto - Esclusione - Conseguenze - Radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato - Eccezione di rito ed in senso stretto - Conseguenze. 

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011

 

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