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Competenza civile - competenza per territorio - persone giuridiche e associazioni non riconosciute – Cass. n. 5725/2013

Eccezione di incompetenza - Omessa indicazione del luogo dove la società convenuta ha uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Inammissibilità dell'eccezione. 

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013

 

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Cassazione

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