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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 19304/2005

Contratti a distanza - Foro inderogabile della residenza o del domicilio del consumatore - Servizi finanziari - Inapplicabilità - Disciplina generale delle clausole vessatorie - Applicabilità - Nozione di servizio finanziario - Fornitura di servizi informativi aventi ad oggetto il mercato finanziario - Esclusione. 

In tema di contratti a distanza, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, prevista dall'art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 per le relative controversie, non si estende ai contratti relativi ai servizi finanziari, i quali, ai sensi dell'art. 2, lettera a), restano esclusi dall'ambito applicativo della disciplina introdotta dal d.lgs. citato, ferma restando, per le clausole che deroghino alla competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, l'applicabilità della disciplina generale delle clausole vessatorie, dettata dagli artt. 1469-bis e ss. cod. civ.; la precisa indicazione dei servizi finanziari, contenuta nell'elenco indicativo di cui all'allegato II del d.lgs. n. 185 del 1999, non consente, peraltro, d'includervi qualsiasi servizio che possa avere attinenza con il settore finanziario, con la conseguenza che non può ritenersi escluso dal campo di applicazione dell'art. 14 un contratto avente ad oggetto la prestazione di un servizio consistente nella fornitura d'informazioni sull'andamento dei mercati finanziari e su possibili strategie d'investimento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 03/10/2005

 

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