Skip to main content

Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 27040/2006

Foro delle cause con parte un magistrato - Illegittimità costituzionale parziale sopravvenuta - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicazione - Limiti - Preclusione ex art. 38 cod. proc. civ. - Rilevanza. 

L'art. 5 cod. proc. civ. non si applica nel caso di declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma regolante la giurisdizione o la competenza, salvo il limite dei rapporti esauriti o consolidati al momento della pubblicazione della decisione; pertanto, ove una norma sulla competenza territoriale (nella specie l'art. 30 bis cod. proc. civ. sul foro delle cause di cui è parte un magistrato) sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente al formarsi della preclusione processuale di cui all'art. 38 cod. proc. civ. - per non essere stata l'eccezione di incompetenza formulata, né proposta questione di legittimità costituzionale sulla norma regolante la competenza entro il termine stabilito da detta norma a pena di decadenza -, la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sul processo, essendosi la competenza definitivamente consolidata presso il giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27040 del 18/12/2006

 

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

27040 

2006