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Competenza civile - Cass. n. 10875/2007

Norme sulla competenza - Illegittimità costituzionale sopravvenuta - Art. 5 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. 

Il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che regola la competenza è dichiarata costituzionalmente illegittima, data l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale, salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi. (Principio espresso con riferimento alla sentenza n. 147 del 2004, in tema di competenza nei procedimenti civili in cui è parte un magistrato)

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 11/05/2007

 

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Cassazione

10875 

2007