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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 17449/2007

Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Fattispecie.

La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola (nella specie di condizioni generali di contratto), con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17449 del 09/08/2007

 

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Incompetenza

Valore

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Corte

Cassazione

17449 

2007