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competenza civile - regolamento di competenza - termini – Cass n. 16304/2007

Processo innanzi al tribunale in composizione monocratica - Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. - Termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 47 cod. proc. civ. - Dies a quo - Dalla lettura della sentenza anziché dalla comunicazione della stessa - Configurabilità - Successiva comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza in cancelleria - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007

In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, <dando lettura> del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza - a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies - si intende <pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria>. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo prinpicipio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto "foglio a parte").

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007

 

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Cassazione

16304 

2007