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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 17129/2015

Regolamento di competenza avverso provvedimento di diniego della revoca dell'ordinanza di sospensione del processo - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17129 del 25/08/2015

Il provvedimento di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., pur avendo la forma dell'ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza. Ne consegue che, ove la parte, anziché proporre il regolamento nel termine previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc. civ., abbia presentato istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che l'aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l'inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso - mediante l'inammissibile proposizione di un'istanza di revoca - il termine perentorio previsto dalla norma.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17129 del 25/08/2015

 

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