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competenza civile - incompetenza - per territorio - foro del consumatore – Cass. n. 3539/2014

Eccezione di applicabilità del foro invocato - Onere del convenuto - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

3539 

2014