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Agricoltura - bonifica - consorzi - contributi consorziali - Cass. n. 8079/2020

Obbligo contributivo - Omessa impugnazione degli atti generali presupposti innanzi al giudice amministrativo - Irrilevanza - Contestazione della legittimità della pretesa impositiva nel giudizio tributario - Ammissibilità - Contenuto - Onere della prova - Ripartizione tra le parti.

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 (Rv. 657553 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0860, Cod_Civ_art_2697

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cassazione

809

2020