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Agricoltura - bonifica - consorzi - contributi consorziali - Cass. n. 26395/2019

Obbligo contributivo - Determinazione dell'"an" - Inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza - Decisività - Determinazione del "quantum" - Piano di classifica - Legittimità e congruità - Vantaggio conseguito dall'immobile per effetto dell'attività del consorzio - Accertamento - Necessità - Fattispecie.

In materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio. (In applicazione del principio la S.C. ha ribadito che il contributo "de quo" è dovuto in conseguenza del beneficio fondiario ottenuto dall'immobile - nella specie sito nella Regione Calabria - per effetto dell’attività del consorzio, come deve desumersi anche dalla sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell'originario art. 23, comma 1, lett. a, della l.r. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario").

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019 (Rv. 655697 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0860, Cod_Civ_art_2697

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2019