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Agricoltura - minima unità culturale - in genere - nozione e sanzioni per inosservanza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15562 del 08/07/2014

Nozioni di minima unità colturale ex art. 846 cod. civ. e di "compendio unico" ex art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Differenze.

Il "compendio unico", previsto dall'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, presenta differenze dall'istituto della "minima unità colturale", di cui all'abrogato art. 846 cod. civ., in quanto, pur perseguendo entrambe le fattispecie la finalità di impedire l'eccessivo frazionamento dei fondi in agricoltura, la "minima unità colturale" aveva quale parametro di riferimento le necessità della famiglia coltivatrice diretta, ovvero, in caso di terreni non appoderati, quella della conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria, mentre il "compendio unico" ha inteso dar rilievo all'aspetto produttivo dell'azienda agricola, stabilendo condizioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali allo scopo di garantire un minimo di redditività.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15562 del 08/07/2014