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Agricoltura - riforma fondiaria - assegnazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4850 del 05/08/1988

Unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori - frazionamento - nullità degli atti relativi - trascrizione del vincolo di indisponibilità - necessità - esclusione.

L'art. 3 legge 3 giugno 1940 n. 1078, secondo cui sono nulli gli Atti che abbiano come effetto il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'art. 2, prevede detta sanzione esclusivamente con riguardo all'obiettiva violazione della norma imperativa del divieto di frazionamento del bene, senza che abbia rilievo la trascrizione del vincolo di indivisibilità, la quale è richiesta dall'art. 2 per l'opponibilità del vincolo ai terzi. Pertanto detta nullità, ancorché il vincolo non risulti trascritto, è opponibile al promissario acquirente di una quota del podere, stante la natura meramente obbligatoria del contratto, di per se non determinativa dell'effetto traslativo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4850 del 05/08/1988