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Agricoltura - ammassi di prodotti agrari - premi di conferimento - obbligatori - in genere - Cass. n. 3845/2017

Crediti - Art. 8 della l. n. 410 del 1999 - “Status” soggettivo del creditore - Irrilevanza.

L’art. 8 della l. n. 410 del 1999, applicabile “ratione temporis”, secondo il quale i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, in quanto espressivo di una statuizione generale riferibile a tutti i crediti delle gestioni di ammasso, è norma applicabile indipendentemente dalla soggettività del creditore e, dunque, anche ai cessionari del credito (nella specie, un impresa di “factoring” che aveva acquisito il credito da un consorzio), rilevando unicamente l'oggetto del rapporto obbligatorio, costituito dai costi degli ammassi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3845 del 14/02/2017

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2017