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Agricoltura - riforma fondiaria – assegnazione - Cass. n. 15268/2017

Divieto di frazionamento delle unità poderali- Durata trentennale - Carattere innovativo e non interpretativo della disposizione - Conseguenze.

L'articolo unico della l. n. 191 del 1992, stabilendo che il diritto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della l. n. 1078 del 1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione, sicché gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 191 sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perchè contrari a norma imperativa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15268 del 20/06/2017

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cassazione

15268

2017