Accordo - Patronato - Corte di Cassazione n. 4562 del 6 luglio 1983
Accordo - Patronato È valido l'accordo, stipulato tra un avvocato libero professionista e un istituto di patronato, con il quale il primo rinunci, preventivamente, alle competenze e agli onorari relativi ai giudizi conclusisi con la declaratoria di compensazione delle spese o con esito sfavorevole per il cliente, e accetti, per i giudizi conclusisi favorevolmente, solo l'importo delle spese, competenze e onorari liquidato dal giudice a carico della controparte, allo scopo di facilitare, agli iscritti a quel patronato, l'esercizio dei loro diritti verso l'Inps in relazione alla pretesa di ottenere una pensione di invalidità e, perciò, con apprezzabile spirito di solidarietà sociale.