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Procedimento di liquidazione - Ordinanza di liquidazione - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Deduzione di vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti.

Procedimento di liquidazione - Ordinanza di liquidazione - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Deduzione di vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art.29 della legge n.794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, con il quale si lamenti l'omesso esame di documenti, in quanto ciò può determinare non l'inesistenza, ma un mero vizio di motivazione, come tale, non denunziabile con il ricorso ex art.111 Cost. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16349 del 20/08/2004