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Ricorso per cassazione - Violazione di legge

Ricorso per cassazione - Violazione di legge Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per Cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, la quale, in relazione alla sua natura sommaria, contenga una motivazione essenziale, ma comunque idonea a sorreggere la decisione di ridurre il compenso richiesto dal professionista, basata sul richiamo alla natura e al valore della controversia in ordine alla quale costui aveva prestato la propria attività, alla importanza e al numero delle questioni trattate, ai risultati del giudizio e ai vantaggi conseguiti dal cliente. Corte di Cassazione n. 7694 del 19 luglio 1999